Il Comune di Racconigi
Visto il D.lgs. 30/1211992 n.504 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000 n.388 arti. 18 e 19;
Visto il regolamento comunale relativo all'I.C.I.;
Visto l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93
AVVERTE
LE ABITAZIONI DESTINATE AD USO RESIDENZA PRINCIPALE DA PARTE DEL PROPRIETARIO PIU’ UNA PERTINENZA, AI SENSI DELL’ART 1 DEL D.L. 27/05/2008 N. 93, SONO ESENTI DALL’IMPOSTA, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9.
|
|
|
(per nuovi insediamenti produttivi si intendono tutti quei fabbricati artigianali o industriali, esclusi quindi quelli commerciali e di altre destinazioni, che hanno iniziato o inizieranno ad essere utilizzati sul territorio comunale nell’anno 2008. L’agevolazione riguarda:
• l’edificazione di nuovi fabbricati su aree inedificate o su aree già edificate in caso di totale demolizione del manufatto edilizio preesistente;
• la porzione dell’ampliamento (esterno o interno) di fabbricati esistenti;
ed avrà durata di 3 anni dalla data di insediamento o di ampliamento)
2 Si rammenta che con effetto dal 1° gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili occorre tenere presente che le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.
3 ilpagamento dell'imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:
Mediante bollettino di c/c postale n. 88709969 intestato a: GEC SPA RACCONIGI – CN- ICI pagabile in Posta, ovvero direttamente presso la sede del medesimo concessionario, o presso la Tesoreria della Cassa di Risparmio di Savigliano o Banche convenzionate.
In alternativa, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007, il contribuente ha la possibilità di effettuare versamenti ICI tramite modello F24.
4 le modalità di pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2008 sono state modificate con la legge 4/08/2006 n. 248 art. 37 comma 13.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate:
• La prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni del dodici mesi dell'anno precedente.
•
La seconda rata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2008. 5 NOVITÀ’ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI:
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni di imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatti realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art 37 comma 53 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art 10, comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
6 SI RICORDA CHE I PROPRIETARI DI TERRENI EDIFICABILI SONO
TENUTI AL VERSAMENTO DELL' ICI IN BASE AL VALORE VENALE IN
COMUNE COMMERCIO COME STABILITO DAL COMMA 5 ART.5 D.LGS. 504/1992 |
|