Ausiliari al traffico

Descrizione

L’amministrazione comunale dapprima, con DCC n. 36 del 10.12.2018 recante “Servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento. Atto d’indirizzo per l’affidamento in concessione ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, ha emanato atto d’indirizzo per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel comune di Racconigi, successivamente con DGC N. 176 del 9.10.2019 recante “Disciplina delle aree di sosta - istituzione e ubicazione di stalli di sosta a pagamento, disco orario ed a sosta libera nel centro abitato - determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento. Approvazione” ha dato attuazione all’indirizzo ben individuando la c.d. “area d’intervento” oggetto della nuova disciplina viaria.

Con determinazione del Dirigente dell’UMD 2 - Settore attività economiche produttive, gestione del territorio e dell’ambiente n. 136 del 24.07.2020 è stata aggiudicata la concessione per i parcheggi a pagamento e in aderenza alle previsioni di capitolato comprensiva degli “Ausiliario del Traffico”.

Con D.G.C n. 141 del 16.09.2020 recante “Istituzione corso di formazione per la nomina di “Ausiliario del Traffico” per i dipendenti della ditta S.C.T. GROUP srl. Autorizzazione” si è provveduto, in aderenza alle previsioni dell’art. 3 del Capitolato d’oneri, ad organizzare la formazione degli Ausiliari del traffico al fine dell’acquisizione della qualifica di “Ausiliario del Traffico”;

In data 25.01.2021 gli incaricati dalla ditta concessionaria superavano il test di valutazione prodromico al conferimento della qualifica per Ausiliari del Traffico;

In data 28.01.2021, con i Decreti del Sindaco n. 1 e 2, quindi con provvedimenti del Sindaco, venivano conferite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (agli articoli 7, 157 e 158) nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento;

La qualifica, i doveri ed i poteri dell’Ausiliario del Traffico sono peculiarmente normati dall’art. 12-bis del DLG 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), ma l’individuazione degli ausiliari della sosta da parte del nostro ordinamento risale al 1997, con la c.d. Legge Bassanini (articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127), su questi - proprio per le intervenute modifiche - occorre proporre un opportuno chiarimento:

  • il fatto che si inserisca nell’articolato del codice della strada una disposizione puntuale relativa agli ausiliari della sosta, in particolare l’art. 12-bis, aiuta a superare quel principio di stretta interpretazione, che la giurisprudenza evidenziava nel considerare la disciplina dei commi 132 e 133, dell’art. 17 della legge 127/1997, eccezionalmente derogatoria del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art. 12 c.d.s.), venivano legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada;
  • ribadire il potere di contestazione immediata delle violazioni e di conseguenza il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento durante l’espletamento della loro mansione, oltre a richiamare in modo esplicito la loro qualifica di pubblico ufficiale, unitamente all’inserimento di questa figura nell’ambito dei soggetti disciplinati dal codice della strada, sancisce in modo inequivocabile l’identificazione di questi soggetti quali deputati ad una funzione pubblica, con un riconoscimento che va al di là della mera attività di accertamento e contestazione della violazione, ma si mantiene durante tutto il periodo di svolgimento della mansione;
  • riguardo agli ausiliari della sosta dipendenti delle società esercenti la gestione della sosta di superficie, l’estensione dei poteri di prevenzione e di accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, è sicuramente un elemento di efficienza nel contrasto alla sosta irregolare nelle città. In particolare, si evidenzia l’ampliamento dell’intervento non solo ai casi di sosta a pagamento, ma anche ai casi di sosta regolamentata, quindi anche alla disciplina della zona a disco, nell’ambito delle aree in affidamento. Soluzione molto interessante, in considerazione del fatto che gli affidamenti per la sosta a pagamento possono ben comprendere contesti territoriali più ampi, che abbiano una disciplina di sosta regolamentata non onerosa (DGC N. 176 del 9.10.2019 recante “Disciplina delle aree di sosta - istituzione e ubicazione di stalli di sosta a pagamento, disco orario ed a sosta libera nel centro abitato - determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento. Approvazione”, Ordinanza n. 8 del 29.01.2021 recante “Ordinanza di disciplina della sosta in centro abitato”, provvedimenti questi dove, in ossequio alla recente normativa perlopiù contenuta nell’art. 12-bis del CdS, è stata ben individuata l’area d’intervento degli ausiliari comprensiva di quella regolamenta e di quella a pagamento);
  • il riferimento alla possibilità di ricorrere, ai fini dell’accertamento e alla redazione della documentazione delle violazioni, all’uso della tecnologia digitale ed a strumenti elettronici e fotografici, è già stato metabolizzato nel nostro ordinamento, sia attraverso le norme del d.lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), che attraverso il riferimento agli atti di accertamento di cui all’art. 13 della legge 689/1981, ma un inciso di questo tipo è sicuramente di aiuto a rendere più solide le diverse modalità di accertamento digitale in uso.
La speranza, con queste poche righe, di aver fugato ogni eventuale ed ulteriore dubbio!

Creazione

Inserito sul sito il venerdì 26 marzo 2021 alle ore 12:13:51 per numero giorni 1138

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