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IUC
La IUC (Imposta Unica Comunale) è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l’art. 1 comma 639:“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.


IMU-TASI in ritardo, (applicazione del Ravvedimento operoso)

Scaduti i termini per il versamento degli acconti IMU-TASI, è ancora possibile sanare la propria posizione fiscale con le mini-sanzioni previste dalla Riforma delle sanzioni tributarie.

Sanzioni ridotte per chi dimentica o paga in maniera insufficiente IMU-TASI: chi non ha versato gli acconti IMU e TASI entro il 16 giugno, in tutto o in parte, potrà regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso con l’applicazione di una mini sanzione dello 0,1% (1/10 della sanzione base) per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza. Si tratta del cosiddetto ravvedimento sprint.

Oltre i 14 giorni e fino ai 30 di ritardo, ovvero in caso di ravvedimento breve la sanatoria costa l’1,5% (1/10 del 15%), successivamente e fino a 90 giorni la sanzione sale all’1,66% (1/9 del 15%).

Le riduzioni per le sanzioni applicate in caso di ritardato pagamento delle imposte è stato disposto, a partire dal 2016, con la legge di Riforma delle sanzioni tributarie (decreto legislativo 158/2015). Solo il cosiddetto ravvedimento lungo, quello che permette di sanare la propria posizione entro un anno pena il versamento di una sanzione nella misura del 3,75% (1/8 del 30%), non ha subito variazioni.

Tornando agli acconti IMU-TASI, ricordiamo che le abitazioni principali sono esonerate dal versamento dell’imposta, che però risulta ancora dovuta da parte dei titolari di immobili diversi dalla prima casa e di aree edificabili.

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