Le restrizioni alla mobilità previste nell’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 8 marzo si applicano alle sole persone fisiche. Sono da considerarsi esclusi dalla misura il transito e il trasporto merci, e tutta la filiera produttiva.Non sono vietati, alle persone fisiche, gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività da attestare mediante autodichiarazione degli spostamenti, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di Polizia.
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