Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “COVID-19” - parchi, giardini, aree verdi comunali ed orti urbani. Ordinanza n. 18 del 20 marzo 2020

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Data:

venerdì, 20 marzo 2020

Coronavirus

Descrizione

Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “COVID-19” - parchi, giardini, aree verdi comunali ed orti urbani.

IL SINDACO

ORDINA

 IL DIVIETO DI FRUIZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI NONCHE’ DEI PARCHI GIOCO IVI PRESENTI;

 IL DIVIETO DI UTILIZZARE LE PANCHINE E SEDUTE PRESENTI NELLE AREE VERDI E PRESENTI NEGLI SPAZI URBANI IN GENERE;

 IL DIVIETO DI LIBERA FRUIZIONE DEGLI ORTI URBANI (LOC. CAYRE) AD ECCEZIONE DELLE SOLE ATTIVITA’ DI IRRIGAZIONE E RACCOLTA, PER IL TEMPO STRETTAMENTO NECESSARIO, RISERVATE AL SOLO ASSEGNATARIO SU CUI GRAVA ALTRESI’ L’ONERE DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE ALLA POLIZIA LOCALE IL GIORNO E L’ORA DI UTILIZZO;

RACCOMANDA

 A tutti i cittadini di rispettare TUTTE le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle
organizzazioni sanitarie riconosciute, e comunque con particolare riguardo alla distanza sociale da tenere che dev’essere nel minimo pari a metri 1 ma consigliabile in almeno metri 2;

 A tutti cittadini nell’ambito delle attività consentite (a titolo d’esempio approvvigionamento ovvero
spostamento per motivi di lavoro) di fare uso della mascherina o comunque di idoneo dispositivo atto ad assorbire le proprie esalazioni. In ogni caso le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, andranno limitate ad un massimo di 2 volte alla settimana e ad un solo componente del nucleo familiare;

 A tutti i cittadini di non uscire di casa per passeggiate ed attività motoria per le strade della città e/o
campagne limitrofe se non per comprovati motivi di salute;

 Di non praticare attività sportive, ancorché a livello amatoriale, nel concentrico urbano. Di non praticare altresì su strade esterne (a titolo d’esempio strade campestri limitrofe) quando vi sia la compresenza di più soggetti ovvero con una distanza inferiore a metri 10 (dieci) tra gli stessi;

 A tutti i cittadini proprietari di un animale domestico di limitare le uscite alle sole necessità dettate da esigenze fisiologiche dell’animale ed in ogni caso con il divieto di utilizzare le aree verdi pubbliche e comunque per un solo soggetto accompagnatore e nel raggio di 100 metri dalla residenza ovvero dal domicilio;

STABILISCE

 Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente;

 La trasmissione della presente ordinanza a:
o Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo;
o Questura di Cuneo;
o Regione Piemonte – Unità di Crisi;
o Provincia di Cuneo;
o Azienda Sanitaria Locale CN 1;
o Comando Compagnia Carabinieri di Savigliano;
o Comando Stazione Carabinieri di Racconigi;
o Comando Polizia Locale – sede;

AVVERTE

 Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

 Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p.;

 Le Forze di Polizia assicurano l’esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE
altresì

Che contro il presente provvedimento sono ammessi:
 Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di  pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 120 giorni.

Il Sindaco
ODERDA Valerio

Si allega ordinanza n. 18 del 20 marzo 2020

Creazione

Inserito sul sito il giovedì 02 aprile 2020 alle ore 11:15:35 per numero giorni 1715

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